Art. 2

Rete sistematica di punti di osservazione e monitoraggio

In vigore dal 7 nov 2006
Rete sistematica di punti di osservazione e monitoraggio 1.   La rete sistematica di punti di osservazione (di seguito «punti di osservazione del livello I»), corrispondente ad un reticolo costituito da unità di 16 × 16 km che copre l’intero territorio di ciascuno Stato membro (di seguito «il reticolo»), è utilizzata per svolgere indagini annuali sullo stato delle chiome. Dette indagini sono condotte con i metodi descritti nell’allegato I, capitolo 2. 2.   Le osservazioni vengono effettuate presso i punti d’intersezione del reticolo che ricadono sulla superficie forestale. 3.   Gli Stati membri possono utilizzare reti più fitte dei punti di osservazione del livello I ove ciò sia necessario per l’elaborazione delle relazioni annuali ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2152/2003 e per ottenere dati rappresentativi a livello nazionale o regionale.
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Rete sistematica di punti di osservazione e monitoraggio (Art. 2 Regolamento (UE) 2006/1737) — Testo vigente | Portale Normativo