Art. 2
Rete sistematica di punti di osservazione e monitoraggio
In vigore dal 7 nov 2006
Rete sistematica di punti di osservazione e monitoraggio
1. La rete sistematica di punti di osservazione (di seguito «punti di osservazione del livello I»), corrispondente ad un reticolo costituito da unità di 16 × 16 km che copre l’intero territorio di ciascuno Stato membro (di seguito «il reticolo»), è utilizzata per svolgere indagini annuali sullo stato delle chiome.
Dette indagini sono condotte con i metodi descritti nell’allegato I, capitolo 2.
2. Le osservazioni vengono effettuate presso i punti d’intersezione del reticolo che ricadono sulla superficie forestale.
3. Gli Stati membri possono utilizzare reti più fitte dei punti di osservazione del livello I ove ciò sia necessario per l’elaborazione delle relazioni annuali ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2152/2003 e per ottenere dati rappresentativi a livello nazionale o regionale.
Storico versioni
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