Art. 15

Ulteriori condizioni per gli enti di diritto privato

In vigore dal 7 nov 2006
Ulteriori condizioni per gli enti di diritto privato Se gli Stati membri designano, a norma dell’, enti di diritto privato, la Commissione subordina il loro riconoscimento alla presentazione delle seguenti prove: a) la loro capacità tecnica e professionale, attestata da documenti che certifichino i titoli di studio e professionali dei dirigenti; b) la loro capacità economica e finanziaria, attestata dalla garanzia statale fornita a norma dell’, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 2152/2003, nonché da idonee dichiarazioni di banche o da un’assicurazione a copertura dei rischi professionali o dai bilanci o estratti dei bilanci di almeno gli ultimi due esercizi chiusi, se la pubblicazione dei bilanci è prescritta dal diritto societario dello Stato membro in cui ha sede l’ente in questione; c) la loro competenza, secondo il diritto nazionale, in materia di esecuzione del bilancio, attestata per esempio da documenti comprovanti la loro iscrizione in un albo professionale o un registro di commercio, ovvero da una dichiarazione giurata o da un certificato, dall’appartenenza ad una particolare organizzazione, da un’espressa autorizzazione o dall’iscrizione al registro IVA; d) la dimostrazione che non si trovano in una delle situazioni previste dagli articoli 93 e 94 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002; e) l’accettazione del controllo della Corte dei conti.
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