Art. 15
Ulteriori condizioni per gli enti di diritto privato
In vigore dal 7 nov 2006
Ulteriori condizioni per gli enti di diritto privato
Se gli Stati membri designano, a norma dell’, enti di diritto privato, la Commissione subordina il loro riconoscimento alla presentazione delle seguenti prove:
a)
la loro capacità tecnica e professionale, attestata da documenti che certifichino i titoli di studio e professionali dei dirigenti;
b)
la loro capacità economica e finanziaria, attestata dalla garanzia statale fornita a norma dell’, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 2152/2003, nonché da idonee dichiarazioni di banche o da un’assicurazione a copertura dei rischi professionali o dai bilanci o estratti dei bilanci di almeno gli ultimi due esercizi chiusi, se la pubblicazione dei bilanci è prescritta dal diritto societario dello Stato membro in cui ha sede l’ente in questione;
c)
la loro competenza, secondo il diritto nazionale, in materia di esecuzione del bilancio, attestata per esempio da documenti comprovanti la loro iscrizione in un albo professionale o un registro di commercio, ovvero da una dichiarazione giurata o da un certificato, dall’appartenenza ad una particolare organizzazione, da un’espressa autorizzazione o dall’iscrizione al registro IVA;
d)
la dimostrazione che non si trovano in una delle situazioni previste dagli articoli 93 e 94 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002;
e)
l’accettazione del controllo della Corte dei conti.
Storico versioni
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