Art. 14

Criteri di selezione

In vigore dal 7 nov 2006
Criteri di selezione 1.   Gli organismi competenti ottemperano alle disposizioni dei regolamenti (CE, Euratom) n. 1605/2002 e (CE, Euratom) n. 2342/2002, nonché del presente regolamento. 2.   Gli organismi competenti devono possedere almeno i seguenti requisiti: a) sono enti pubblici nazionali o enti di diritto privato con attribuzioni di servizio pubblico, soggetti all’ordinamento di uno degli Stati membri; b) offrono idonee garanzie finanziarie, prestate da un’autorità pubblica, in particolare al fine del recupero integrale degli importi dovuti alla Commissione; c) operano secondo i criteri di una sana gestione finanziaria; d) garantiscono la trasparenza delle operazioni effettuate ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.
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