Art. 14
Criteri di selezione
In vigore dal 7 nov 2006
Criteri di selezione
1. Gli organismi competenti ottemperano alle disposizioni dei regolamenti (CE, Euratom) n. 1605/2002 e (CE, Euratom) n. 2342/2002, nonché del presente regolamento.
2. Gli organismi competenti devono possedere almeno i seguenti requisiti:
a)
sono enti pubblici nazionali o enti di diritto privato con attribuzioni di servizio pubblico, soggetti all’ordinamento di uno degli Stati membri;
b)
offrono idonee garanzie finanziarie, prestate da un’autorità pubblica, in particolare al fine del recupero integrale degli importi dovuti alla Commissione;
c)
operano secondo i criteri di una sana gestione finanziaria;
d)
garantiscono la trasparenza delle operazioni effettuate ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.
Storico versioni
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