Art. 13
Organismi competenti
In vigore dal 7 nov 2006
Organismi competenti
1. L’organismo competente, designato da ciascuno Stato membro ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 2152/2003 (di seguito «organismo competente»), funge da referente per la Commissione.
2. Il Belgio, la Germania e il Portogallo possono designare più di un organismo competente.
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