Art. 17
Funzioni degli organismi competenti
In vigore dal 7 nov 2006
Funzioni degli organismi competenti
Gli organismi competenti adempiono le seguenti funzioni:
a)
svolgono regolari controlli per accertare la corretta esecuzione delle azioni finanziate ai sensi del regolamento (CE) n. 2152/2003;
b)
adottano le misure atte a prevenire le irregolarità e le frodi e, se del caso, avviano azioni giudiziarie per recuperare i fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati;
c)
comunicano alla Commissione le informazioni da questa richieste;
d)
fungono da intermediari per la riscossione dei contributi comunitari;
e)
tengono la contabilità e la documentazione giustificativa del pagamento e del ricevimento dei contributi comunitari a sostegno dei programmi nazionali, comprese le fatture e altri documenti di analogo valore probatorio che giustifichino i costi del programma.
Storico versioni
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