Art. 17

Funzioni degli organismi competenti

In vigore dal 7 nov 2006
Funzioni degli organismi competenti Gli organismi competenti adempiono le seguenti funzioni: a) svolgono regolari controlli per accertare la corretta esecuzione delle azioni finanziate ai sensi del regolamento (CE) n. 2152/2003; b) adottano le misure atte a prevenire le irregolarità e le frodi e, se del caso, avviano azioni giudiziarie per recuperare i fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati; c) comunicano alla Commissione le informazioni da questa richieste; d) fungono da intermediari per la riscossione dei contributi comunitari; e) tengono la contabilità e la documentazione giustificativa del pagamento e del ricevimento dei contributi comunitari a sostegno dei programmi nazionali, comprese le fatture e altri documenti di analogo valore probatorio che giustifichino i costi del programma.
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Funzioni degli organismi competenti (Art. 17 Regolamento (UE) 2006/1737) — Testo vigente | Portale Normativo