Art. 18
Controlli da parte della Commissione
In vigore dal 7 nov 2006
Controlli da parte della Commissione
La Commissione può effettuare controlli documentali e verifiche in loco per accertare l’esistenza, l’idoneità e il corretto operato degli organismi competenti, secondo i principi di sana gestione finanziaria.
Storico versioni
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