Art. 18 · Controlli da parte della Commissione

Art. 18

Controlli da parte della Commissione

In vigore dal 7 nov 2006
Controlli da parte della Commissione La Commissione può effettuare controlli documentali e verifiche in loco per accertare l’esistenza, l’idoneità e il corretto operato degli organismi competenti, secondo i principi di sana gestione finanziaria.
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