Art. 19
Contenuto
In vigore dal 7 nov 2006
Contenuto
1. I programmi nazionali e i relativi adeguamenti di cui all’ del regolamento (CE) n. 2152/2003 contengono le informazioni e la documentazione indicate nell’allegato IV.
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i programmi nazionali e i relativi adeguamenti, su carta e in formato digitale, servendosi dei moduli riportati nel suddetto allegato.
2. Tutte le attività previste negli , nell’, paragrafi 2 e 3, e nell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2152/2003, per le quali viene chiesto un finanziamento comunitario, devono essere inserite nel programma nazionale sotto forma di domande individuali.
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