Art. 21

Adeguamento

In vigore dal 7 nov 2006
Adeguamento 1.   Gli adeguamenti dei programmi nazionali riguardano unicamente gli studi, gli esperimenti, i progetti dimostrativi e le fasi sperimentali di monitoraggio di cui all’, paragrafo 2, all’, paragrafo 2, e all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2152/2003. 2.   Le domande di adeguamento dei programmi nazionali sono presentate alla Commissione mediante i moduli riportati nell’allegato IV. 3.   Le domande di adeguamento dei programmi nazionali per il biennio 2005-2006 sono presentate alla Commissione entro il 31 ottobre 2005 e saranno prese in considerazione per l’anno successivo.
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