Art. 22

Definizione dei costi ammissibili

In vigore dal 7 nov 2006
Definizione dei costi ammissibili I costi ammissibili sono i costi direttamente e interamente imputabili al programma nazionale approvato dalla Commissione. Gli Stati membri possono applicare norme nazionali più restrittive per la determinazione dei costi ammissibili.
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Definizione dei costi ammissibili (Art. 22 Regolamento (UE) 2006/1737) — Testo vigente | Portale Normativo