Art. 24

Costi considerati ammissibili

In vigore dal 7 nov 2006
Costi considerati ammissibili 1.   Sono considerati ammissibili solo i costi previsti nel programma nazionale approvato, direttamente connessi a tale programma e necessari per la sua realizzazione. 2.   I costi devono essere congrui e rispondere ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare di efficienza ed economicità. 3.   I costi devono essere stati effettivamente sostenuti durante il periodo di ammissibilità fissato nella decisione della Commissione recante approvazione del programma nazionale. Un costo si considera sostenuto durante il periodo di ammissibilità allorché: a) l’obbligo legale di pagamento è stato contratto dopo l’inizio del periodo di ammissibilità e prima della fine dello stesso; b) l’attività cui si riferisce il costo è stata avviata dopo l’inizio del periodo di ammissibilità e si è conclusa prima della fine dello stesso. 4.   I costi devono essere stati interamente pagati prima della presentazione della documentazione definitiva a corredo del rendiconto finale delle entrate e delle spese.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1737:oj#art-24

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Costi considerati ammissibili (Art. 24 Regolamento (UE) 2006/1737) — Testo vigente | Portale Normativo