Art. 25
Costi di personale
In vigore dal 7 nov 2006
Costi di personale
I costi di personale possono essere considerati come spese dirette ammissibili in funzione del tempo effettivamente dedicato al programma nazionale. Sono calcolati in base alla retribuzione lorda effettiva, al lordo degli oneri sociali ma al netto di ogni altro costo.
Il tempo di lavoro prestato da ciascun lavoratore dipendente, compresi i funzionari nazionali e i dipendenti delle agenzie governative addetti al programma nazionale, è registrato mediante fogli di presenza o altri sistemi di registrazione dell’orario, formalizzati e certificati dall’organismo competente e dagli eventuali partner.
Storico versioni
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