Art. 27
Spese generali
In vigore dal 7 nov 2006
Spese generali
1. Le spese generali a copertura dei costi indiretti inerenti l’impiego, la gestione, la sistemazione e il sostegno diretto o indiretto del personale addetto all’esecuzione del programma nazionale, o relativi all’infrastruttura e all’attrezzatura in loco, sono ammissibili a condizione che siano reali, giustificabili e non comprendano costi già iscritti in un’altra linea di bilancio.
2. Le spese generali sono ammissibili fino ad un massimo del 7 % dell’importo totale dei costi diretti ammissibili.
3. Le spese generali sono imputate al programma nazionale secondo la prassi di contabilizzazione dei costi autorizzati dell’organismo competente.
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