Art. 28

Costi di investimento

In vigore dal 7 nov 2006
Costi di investimento Se tra i costi rientra l’ammortamento degli investimenti di durata superiore a un anno e di valore superiore a 500 EUR, gli oneri di ammortamento sono considerati ammissibili a condizione che si riferiscano esclusivamente al programma nazionale e al periodo di ammissibilità della fase di programma considerata. L’ammortamento si effettua con il metodo lineare diretto, in dieci anni per gli investimenti in costruzioni e infrastrutture e in cinque anni per altre attrezzature, tra cui materiale informatico.
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Costi di investimento (Art. 28 Regolamento (UE) 2006/1737) — Testo vigente | Portale Normativo