Art. 29
Costi per l’acquisto di materiale usato
In vigore dal 7 nov 2006
Costi per l’acquisto di materiale usato
I costi per l’acquisto di materiale usato sono ammissibili alle seguenti tre condizioni:
a)
il venditore deve rilasciare una dichiarazione attestante l’origine esatta del materiale e che confermi che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha mai beneficiato di un contributo nazionale o comunitario;
b)
il prezzo del materiale usato non deve essere superiore al suo valore di mercato e deve essere inferiore al costo di materiale simile nuovo;
c)
il materiale acquistato deve presentare caratteristiche tecniche adeguate alle esigenze dell’operazione e conformi alle norme e ai requisiti pertinenti.
Storico versioni
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