Art. 31
Imposta sul valore aggiunto
In vigore dal 7 nov 2006
Imposta sul valore aggiunto
L’IVA pagata nell’ambito del programma nazionale costituisce una spesa ammissibile solo se non può essere recuperata dall’organismo competente.
L’organismo competente deve presentare una dichiarazione rilasciata dalle competenti autorità nazionali, attestante l’impossibilità di recuperare l’IVA sui beni e servizi richiesti per le azioni previste dal programma nazionale.
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