Art. 32

Costi non ammissibili

In vigore dal 7 nov 2006
Costi non ammissibili 1.   I seguenti costi sono considerati non ammissibili: a) costi sostenuti per azioni che fruiscono del sostegno di altri strumenti finanziari della Comunità; b) perdite di cambio; c) spese inutili o superflue; d) spese di distribuzione e spese di marketing e di pubblicità intese a promuovere prodotti o attività commerciali; e) riserve per eventuali perdite o debiti futuri; f) interessi passivi e interessi sui prestiti; g) crediti inesigibili. Tuttavia, alcuni dei costi di cui alla lettera d) possono essere considerati ammissibili previo accordo con la Commissione. 2.   I costi non ammissibili di cui al paragrafo 1 non sono presi in considerazione dalla Commissione per il calcolo del costo totale del programma.
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