Art. 30

Subappalto

In vigore dal 7 nov 2006
Subappalto Le spese di subappalti stipulati con intermediari o consulenti sono calcolate in base ai costi reali e devono essere giustificate da regolari fatture o altri documenti giustificativi. In via eccezionale, se il costo è espresso in percentuale del costo totale dell’operazione, esso può considerarsi ammissibile a condizione che venga giustificato dall’organismo competente con riferimento all’effettivo valore dell’opera o dei servizi prestati.
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Subappalto (Art. 30 Regolamento (UE) 2006/1737) — Testo vigente | Portale Normativo