Art. 9

Dati essenziali comuni

In vigore dal 7 nov 2006
Dati essenziali comuni 1.   Entro il 1° luglio di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati essenziali comuni per tutti gli incendi forestali verificatisi sul loro territorio nel corso dell’anno precedente. I dati essenziali comuni comprendono almeno le seguenti informazioni, presentate in modo da essere confrontabili a livello comunitario, riguardo a ciascun incendio forestale: a) data e ora locale della prima segnalazione; b) data e ora locale del primo intervento; c) data e ora locale dell’estinzione; d) ubicazione del focolaio a livello di comune (codice standard); e) superficie totale danneggiata dal fuoco; f) ripartizione della superficie danneggiata tra foresta, altri terreni boschivi e aree non boschive; g) causa presunta. 2.   Per la compilazione dei dati essenziali comuni di cui al paragrafo 1 verrà fatto riferimento alle specifiche tecniche che figurano nell’allegato II.
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