Art. 9
Dati essenziali comuni
In vigore dal 7 nov 2006
Dati essenziali comuni
1. Entro il 1° luglio di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati essenziali comuni per tutti gli incendi forestali verificatisi sul loro territorio nel corso dell’anno precedente. I dati essenziali comuni comprendono almeno le seguenti informazioni, presentate in modo da essere confrontabili a livello comunitario, riguardo a ciascun incendio forestale:
a)
data e ora locale della prima segnalazione;
b)
data e ora locale del primo intervento;
c)
data e ora locale dell’estinzione;
d)
ubicazione del focolaio a livello di comune (codice standard);
e)
superficie totale danneggiata dal fuoco;
f)
ripartizione della superficie danneggiata tra foresta, altri terreni boschivi e aree non boschive;
g)
causa presunta.
2. Per la compilazione dei dati essenziali comuni di cui al paragrafo 1 verrà fatto riferimento alle specifiche tecniche che figurano nell’allegato II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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