Art. 10
Informazioni supplementari
In vigore dal 7 nov 2006
Informazioni supplementari
Per gli incendi forestali che interessano superfici di almeno 50 ettari, gli Stati membri possono comunicare annualmente alla Commissione ulteriori informazioni, oltre ai dati essenziali comuni di cui all’.
Tali informazioni supplementari, se vengono fornite, riguardano l’entità del danno (bassa, media o alta) e l’ubicazione.
Storico versioni
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