Art. 44

Compiti

In vigore dal 7 nov 2006
Compiti 1.   Il gruppo scientifico consultivo da istituirsi a norma dell’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2152/2003 consiglia il comitato permanente forestale sui seguenti aspetti: a) necessità di effettuare determinati studi o analisi; b) necessità di costituire gruppi di lavoro ad hoc per particolari tematiche; c) miglioramento dell’organizzazione e della struttura del sistema di monitoraggio; d) intermediazione tra scienza e politica. 2.   Il gruppo scientifico consultivo può esprimere il proprio parere su: a) proposte di studi; b) risultati di studi, quali la pertinenza e la qualità dei dati e, più in generale, le relazioni sui risultati del sistema di monitoraggio; c) progetti di manuali. 3.   Il mandato del gruppo scientifico consultivo è limitato alla durata del sistema di monitoraggio di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2152/2003.
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Compiti (Art. 44 Regolamento (UE) 2006/1737) — Testo vigente | Portale Normativo