Art. 44
Compiti
In vigore dal 7 nov 2006
Compiti
1. Il gruppo scientifico consultivo da istituirsi a norma dell’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2152/2003 consiglia il comitato permanente forestale sui seguenti aspetti:
a)
necessità di effettuare determinati studi o analisi;
b)
necessità di costituire gruppi di lavoro ad hoc per particolari tematiche;
c)
miglioramento dell’organizzazione e della struttura del sistema di monitoraggio;
d)
intermediazione tra scienza e politica.
2. Il gruppo scientifico consultivo può esprimere il proprio parere su:
a)
proposte di studi;
b)
risultati di studi, quali la pertinenza e la qualità dei dati e, più in generale, le relazioni sui risultati del sistema di monitoraggio;
c)
progetti di manuali.
3. Il mandato del gruppo scientifico consultivo è limitato alla durata del sistema di monitoraggio di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2152/2003.
Storico versioni
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