Art. 42
Verifiche e ispezioni tecniche
In vigore dal 7 nov 2006
Verifiche e ispezioni tecniche
Gli organismi competenti consentono al personale della Commissione e alle persone da essa autorizzate l’accesso ai luoghi in cui vengono realizzate le azioni previste dal programma nazionale e a tutti i documenti relativi alla gestione tecnica e finanziaria delle operazioni. L’accesso delle persone autorizzate dalla Commissione può essere soggetto a determinate condizioni di riservatezza da concordare tra la Commissione e l’organismo competente.
Le verifiche e i sopralluoghi in questione possono essere intrapresi durante il periodo di validità del programma e hanno carattere riservato.
Gli organismi competenti e i terzi incaricati dell’esecuzione delle azioni previste dal programma nazionale prestano tutta la collaborazione necessaria alla Commissione o alle persone da essa autorizzate.
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