Art. 42

Verifiche e ispezioni tecniche

In vigore dal 7 nov 2006
Verifiche e ispezioni tecniche Gli organismi competenti consentono al personale della Commissione e alle persone da essa autorizzate l’accesso ai luoghi in cui vengono realizzate le azioni previste dal programma nazionale e a tutti i documenti relativi alla gestione tecnica e finanziaria delle operazioni. L’accesso delle persone autorizzate dalla Commissione può essere soggetto a determinate condizioni di riservatezza da concordare tra la Commissione e l’organismo competente. Le verifiche e i sopralluoghi in questione possono essere intrapresi durante il periodo di validità del programma e hanno carattere riservato. Gli organismi competenti e i terzi incaricati dell’esecuzione delle azioni previste dal programma nazionale prestano tutta la collaborazione necessaria alla Commissione o alle persone da essa autorizzate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1737:oj#art-42

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo