Art. 40
Irregolarità
In vigore dal 7 nov 2006
Irregolarità
1. Le perdite dovute a irregolarità o negligenza sono recuperate dallo Stato membro e rimborsate alla Commissione.
2. Se, entro i cinque anni successivi al pagamento del saldo dell’ultimo anno del programma nazionale, la Commissione constata un’irregolarità in un’operazione finanziata dalla Comunità e l’importo corrispondente non è stato rimborsato ai sensi del paragrafo 1, essa ne informa lo Stato membro interessato, il quale può formulare le proprie osservazioni.
3. Se, dopo aver analizzato la situazione e tenuto conto delle eventuali osservazioni dello Stato membro, la Commissione conferma l’irregolarità, lo Stato membro è tenuto a rimborsare l’importo in questione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1737:oj#art-40