Art. 40

Irregolarità

In vigore dal 7 nov 2006
Irregolarità 1.   Le perdite dovute a irregolarità o negligenza sono recuperate dallo Stato membro e rimborsate alla Commissione. 2.   Se, entro i cinque anni successivi al pagamento del saldo dell’ultimo anno del programma nazionale, la Commissione constata un’irregolarità in un’operazione finanziata dalla Comunità e l’importo corrispondente non è stato rimborsato ai sensi del paragrafo 1, essa ne informa lo Stato membro interessato, il quale può formulare le proprie osservazioni. 3.   Se, dopo aver analizzato la situazione e tenuto conto delle eventuali osservazioni dello Stato membro, la Commissione conferma l’irregolarità, lo Stato membro è tenuto a rimborsare l’importo in questione.
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