Art. 41
Controllo finanziario da parte della Commissione
In vigore dal 7 nov 2006
Controllo finanziario da parte della Commissione
1. La Commissione, o un rappresentante da essa autorizzato, può controllare gli organismi competenti, gli appaltatori o i subappaltatori incaricati dell’esecuzione operativa delle azioni previste dal programma nazionale in qualsiasi momento durante il periodo di validità del contratto e fino a cinque anni dopo il pagamento dell’ultima rata del contributo comunitario a sostegno del programma nazionale.
2. La Commissione o un suo rappresentante abilitato ha diritto di accedere alla documentazione necessaria per accertare l’ammissibilità delle spese dei partecipanti al programma nazionale, quali fatture ed estratti dei fogli paga.
3. Il controllo in questione ha carattere riservato. La Commissione provvede affinché i propri rappresentanti autorizzati rispettino la riservatezza dei dati a cui hanno accesso o che sono stati loro forniti.
La Commissione può verificare l’uso fatto del contributo finanziario della Comunità dagli organismi competenti, dagli appaltatori o dai subappaltatori incaricati dell’esecuzione operativa delle azioni previste dal programma nazionale.
4. Agli organismi competenti, agli appaltatori e ai subappaltatori coinvolti viene trasmessa una relazione sui risultati dei controlli che li riguardano. Essi possono comunicare alla Commissione le loro osservazioni entro un mese dal ricevimento della stessa. La Commissione può decidere di non tenere conto delle osservazioni comunicate oltre tale termine.
5. Sulla base delle conclusioni del controllo finanziario, la Commissione adotta tutte le misure ritenute opportune, compresa l’eventuale emissione di un ordine di recupero per la totalità o una parte dei pagamenti erogati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1737:oj#art-41