Art. 43

Valutazioni

In vigore dal 7 nov 2006
Valutazioni [, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2152/2003] 1.   Gli Stati membri eseguono valutazioni ex ante, in itinere ed ex post dei programmi nazionali conformemente all’allegato IX. 2.   La valutazione ex ante comprende una verifica dettagliata della pertinenza, della fattibilità e della sostenibilità delle azioni previste dal programma nazionale, nonché una previsione dei risultati auspicati. I risultati della valutazione ex ante sono trasmessi alla Commissione unitamente al programma nazionale. 3.   La valutazione in itinere e la valutazione ex post comprendono un apprezzamento sullo stato di avanzamento, sull’efficacia e sull’efficienza delle attività di monitoraggio svolte nell’ambito del regolamento (CE) n. 2152/2003. I risultati della valutazione in itinere sono trasmessi alla Commissione entro il 1° luglio 2006 e quelli della valutazione ex post entro il 1o luglio 2007.
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