Art. 4

Obblighi di informazione

In vigore dal 7 lug 2006
Obblighi di informazione 1.   A seguito delle ispezioni effettuate da uno Stato membro nelle acque comunitarie soggette alla giurisdizione di un altro Stato membro in conformità degli , lo Stato membro di ispezione presenta una relazione quotidiana sulle sue attività allo Stato membro costiero interessato. 2.   Ove venga constatata un’infrazione a seguito di un’ispezione effettuata in conformità degli , lo Stato membro di ispezione presenta senza indugio un rapporto di ispezione sintetico allo Stato membro costiero. Un rapporto di ispezione completo è trasmesso allo Stato membro costiero e allo Stato membro di bandiera entro sette giorni dalla data dell’ispezione. 3.   Un rapporto di ispezione redatto a seguito dell’ispezione di un peschereccio comunitario nelle acque internazionali in conformità dell’articolo 28, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 2371/2002 è presentato allo Stato membro di bandiera della nave ispezionata entro sette giorni dalla data dell’ispezione. Nel caso in cui venga constatata un’infrazione, lo Stato membro di ispezione presenta senza indugio un rapporto di ispezione sintetico allo Stato membro di bandiera dell’imbarcazione ispezionata. 4.   Il paragrafo 3 lascia impregiudicate le norme previste dagli accordi di pesca internazionali. 5.   Le relazioni quotidiane di cui al paragrafo 1 e i rapporti di ispezione di cui ai paragrafi 2 e 3 sono presentati, su richiesta, alla Commissione o all’organismo a tal fine designato dalla Commissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1042:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo