Art. 1
Ispezioni di navi battenti bandiera dello Stato membro che procede all’ispezione
In vigore dal 7 lug 2006
Ispezioni di navi battenti bandiera dello Stato membro che procede all’ispezione
1. Lo Stato membro che intende ispezionare pescherecci comunitari battenti la propria bandiera («Stato membro di ispezione») nelle acque comunitarie soggette alla giurisdizione di un altro Stato membro («Stato membro costiero»), in conformità dell’articolo 28, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 2371/2002, notifica la propria intenzione allo Stato membro costiero interessato.
2. La notifica preliminare di cui al paragrafo 1 comprende le seguenti informazioni:
a)
il nome e l’indicativo di chiamata della nave di ispezione;
b)
il luogo, la data e l’ora di entrata previsti nelle acque soggette alla giurisdizione dello Stato membro costiero.
3. Al ricevimento della notifica preliminare di cui paragrafo 1, lo Stato membro costiero comunica allo Stato membro di ispezione, ai fini del coordinamento operativo, qualsiasi attività di ispezione in corso nella zona di cui trattasi.
Storico versioni
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