Art. 2
Ispezioni di navi battenti bandiera di un altro Stato membro o di un paese terzo
In vigore dal 7 lug 2006
Ispezioni di navi battenti bandiera di un altro Stato membro o di un paese terzo
1. Lo Stato membro che intende ispezionare pescherecci battenti bandiera di un altro Stato membro o di un paese terzo nelle acque comunitarie soggette alla giurisdizione di un altro Stato membro in conformità dell’articolo 28, paragrafo 3, secondo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 2371/2002, ne chiede l’autorizzazione allo Stato membro costiero interessato. La domanda di autorizzazione comprende le informazioni elencate all’, paragrafo 2, del presente regolamento.
2. Lo Stato membro costiero decide se autorizzare o meno l’ispezione entro 24 ore dalla presentazione della domanda e comunica senza indugio la propria decisione allo Stato membro di ispezione. La decisione è altresì comunicata alla Commissione o all’organismo a tal fine designato dalla Commissione.
3. Le condizioni alle quali uno Stato membro può ispezionare pescherecci battenti bandiera di un altro Stato membro o di un paese terzo nelle acque comunitarie soggette alla giurisdizione di un altro Stato membro in conformità dell’articolo 28, paragrafo 3, secondo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 2371/2002 sono definite nelle disposizioni per l’adozione dei pertinenti programmi specifici di controllo e di ispezione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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