Art. 2

Ispezioni di navi battenti bandiera di un altro Stato membro o di un paese terzo

In vigore dal 7 lug 2006
Ispezioni di navi battenti bandiera di un altro Stato membro o di un paese terzo 1.   Lo Stato membro che intende ispezionare pescherecci battenti bandiera di un altro Stato membro o di un paese terzo nelle acque comunitarie soggette alla giurisdizione di un altro Stato membro in conformità dell’articolo 28, paragrafo 3, secondo comma, lettera a), del regolamento (CE) n. 2371/2002, ne chiede l’autorizzazione allo Stato membro costiero interessato. La domanda di autorizzazione comprende le informazioni elencate all’, paragrafo 2, del presente regolamento. 2.   Lo Stato membro costiero decide se autorizzare o meno l’ispezione entro 24 ore dalla presentazione della domanda e comunica senza indugio la propria decisione allo Stato membro di ispezione. La decisione è altresì comunicata alla Commissione o all’organismo a tal fine designato dalla Commissione. 3.   Le condizioni alle quali uno Stato membro può ispezionare pescherecci battenti bandiera di un altro Stato membro o di un paese terzo nelle acque comunitarie soggette alla giurisdizione di un altro Stato membro in conformità dell’articolo 28, paragrafo 3, secondo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 2371/2002 sono definite nelle disposizioni per l’adozione dei pertinenti programmi specifici di controllo e di ispezione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1042:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo