Art. 3

Punti di contatto

In vigore dal 7 lug 2006
Punti di contatto 1.   Gli Stati membri designano l’autorità competente che fungerà da punto di contatto ai fini seguenti: a) emissione e ricezione delle notifiche preliminari ai sensi dell’; b) emissione e ricezione delle domande e delle decisioni ai sensi dell’. 2.   Il punto di contatto di cui al paragrafo 1 sarà accessibile 24 ore su 24. 3.   Le coordinate dell’autorità competente designata sono comunicate alla Commissione e agli altri Stati membri. 4.   La Commissione designa il proprio punto di contatto ai fini delle comunicazioni previste dal presente regolamento.
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