Art. 5

Designazione degli ispettori comunitari e selezione dei mezzi di ispezione

In vigore dal 7 lug 2006
Designazione degli ispettori comunitari e selezione dei mezzi di ispezione 1.   Gli Stati membri designano gli ispettori comunitari e selezionano navi ed aeromobili di ispezione ed altri mezzi di ispezione da inserire nell’elenco stabilito dalla Commissione in conformità dell’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002. 2.   Gli Stati membri si accertano che gli ispettori comunitari designati a) siano ispettori di pesca nello Stato membro; b) abbiano una solida esperienza in materia di controllo ed ispezione della pesca; c) possiedano una conoscenza approfondita della normativa comunitaria in materia di pesca; d) possiedano una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali della Comunità e una conoscenza soddisfacente di una seconda lingua; e) siano fisicamente idonei all’esercizio delle loro mansioni; f) abbiano ricevuto la necessaria formazione in materia di sicurezza in mare.
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