Art. 5
Designazione degli ispettori comunitari e selezione dei mezzi di ispezione
In vigore dal 7 lug 2006
Designazione degli ispettori comunitari e selezione dei mezzi di ispezione
1. Gli Stati membri designano gli ispettori comunitari e selezionano navi ed aeromobili di ispezione ed altri mezzi di ispezione da inserire nell’elenco stabilito dalla Commissione in conformità dell’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002.
2. Gli Stati membri si accertano che gli ispettori comunitari designati
a)
siano ispettori di pesca nello Stato membro;
b)
abbiano una solida esperienza in materia di controllo ed ispezione della pesca;
c)
possiedano una conoscenza approfondita della normativa comunitaria in materia di pesca;
d)
possiedano una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali della Comunità e una conoscenza soddisfacente di una seconda lingua;
e)
siano fisicamente idonei all’esercizio delle loro mansioni;
f)
abbiano ricevuto la necessaria formazione in materia di sicurezza in mare.
Storico versioni
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