Art. 7

Compiti degli ispettori comunitari

In vigore dal 7 lug 2006
Compiti degli ispettori comunitari 1.   Fatta salva la responsabilità primaria degli Stati membri costieri, gli ispettori comunitari effettuano ispezioni in conformità del capitolo V del regolamento (CE) n. 2371/2002 nelle acque comunitarie e su pescherecci comunitari. 2.   Gli ispettori comunitari possono essere incaricati a) dell’attuazione dei programmi specifici di controllo ed ispezione approvati in conformità dell’articolo 34 quater del regolamento (CEE) n. 2847/93; b) dei programmi internazionali di controllo ed ispezione della pesca per i quali la Comunità sia tenuta ad effettuare ispezioni e controlli; oppure c) dei programmi di ispezione effettuati tra gli Stati membri in conformità dell’articolo 34 ter, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93.
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