Art. 9
Rapporti di ispezione e sorveglianza
In vigore dal 7 lug 2006
Rapporti di ispezione e sorveglianza
1. Gli ispettori comunitari presentano allo Stato membro costiero interessato una relazione quotidiana sulle loro attività, recante il nome e il numero di identificazione di ogni imbarcazione ispezionata e il tipo di ispezione effettuata.
2. Gli ispettori comunitari che constatino un’infrazione presentano senza indugio un rapporto di ispezione sintetico allo Stato membro costiero o, se l’ispezione è stata effettuata fuori delle acque comunitarie, allo Stato di bandiera dell’imbarcazione ispezionata. Un rapporto di ispezione completo è trasmesso entro sette giorni dalla data dell’ispezione.
3 Gli ispettori comunitari trasmettono una copia del rapporto di ispezione completo allo Stato di bandiera dell’imbarcazione ispezionata entro sette giorni dalla data dell’ispezione.
4. Le relazioni giornaliere e i rapporti di ispezione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trasmessi, su richiesta, alla Commissione o all’organismo a tal fine designato dalla Commissione.
Storico versioni
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