Art. 10
Seguito dato ai rapporti
In vigore dal 7 lug 2006
Seguito dato ai rapporti
1. Gli Stati membri esaminano e danno seguito ai rapporti trasmessi dagli ispettori comunitari, ai sensi dell’, paragrafo 2, nello stesso modo in cui esaminano e danno seguito ai rapporti dei propri ispettori.
2. Lo Stato membro d’origine dell’ispettore comunitario coopera con lo Stato membro che dà seguito a un rapporto presentato dall’ispettore comunitario al fine di facilitare gli eventuali procedimenti amministrativi e giudiziari.
3. Gli ispettori comunitari forniscono, su richiesta, assistenza ed elementi di prova nei procedimenti di infrazione avviati da qualsiasi Stato membro.
Storico versioni
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