Art. 10

Seguito dato ai rapporti

In vigore dal 7 lug 2006
Seguito dato ai rapporti 1.   Gli Stati membri esaminano e danno seguito ai rapporti trasmessi dagli ispettori comunitari, ai sensi dell’, paragrafo 2, nello stesso modo in cui esaminano e danno seguito ai rapporti dei propri ispettori. 2.   Lo Stato membro d’origine dell’ispettore comunitario coopera con lo Stato membro che dà seguito a un rapporto presentato dall’ispettore comunitario al fine di facilitare gli eventuali procedimenti amministrativi e giudiziari. 3.   Gli ispettori comunitari forniscono, su richiesta, assistenza ed elementi di prova nei procedimenti di infrazione avviati da qualsiasi Stato membro.
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