Art. 11

Accesso alle informazioni

In vigore dal 7 lug 2006
Accesso alle informazioni 1.   Nell’ambito delle ispezioni effettuate a norma dell’articolo 28, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002, gli ispettori degli Stati membri e gli ispettori comunitari hanno accesso immediato, nella stessa misura e alle medesime condizioni degli ispettori dello Stato membro nel quale ha luogo l’ispezione, all’insieme dei documenti e delle informazioni necessari per l’espletamento delle loro mansioni, con particolare riguardo ai dati di sorveglianza, compresi quelli trasmessi dal sistema di controllo via satellite. 2.   L’accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1 è limitato allo scopo, al periodo e alla zona geografica dell’ispezione. 3.   I dati ottenuti ai sensi del presente articolo sono trattati in modo riservato e il loro utilizzo è limitato agli scopi per i quali sono stati forniti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1042:oj#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo