Art. 8
Poteri e obblighi degli ispettori comunitari
In vigore dal 7 lug 2006
Poteri e obblighi degli ispettori comunitari
1. Ai fini dell’espletamento delle loro mansioni e fatto salvo il disposto del paragrafo 2, gli ispettori comunitari dispongono degli stessi poteri degli ispettori della pesca dello Stato membro nel quale ha luogo l’ispezione, in particolare per quanto riguarda l’accesso a tutte le zone a bordo di pescherecci comunitari e di qualsiasi altra imbarcazione che pratichi attività inerenti alla politica comune della pesca.
2. Gli ispettori comunitari non sono dotati di poteri di polizia o di esecuzione al di fuori del territorio o delle acque comunitarie soggette alla sovranità o alla giurisdizione del loro Stato membro d’origine.
3. Gli ispettori comunitari presentano un mandato scritto. Essi dispongono pertanto di un documento di identificazione rilasciato dalla Commissione o dall’organismo a tal fine designato dalla Commissione, attestante la loro identità e qualifica.
4. Gli Stati membri forniscono agli ispettori comunitari l’assistenza necessaria all’espletamento delle loro mansioni.
Storico versioni
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