Art. 6
Elenco degli ispettori comunitari e dei mezzi di ispezione
In vigore dal 7 lug 2006
Elenco degli ispettori comunitari e dei mezzi di ispezione
1. Entro il 31 ottobre 2006 gli Stati membri notificano per via elettronica alla Commissione i nomi degli ispettori, le navi, gli aeromobili di ispezione e gli altri mezzi di ispezione da essi designati.
2. Sulla base delle notifiche degli Stati membri la Commissione adotta, entro il 31 dicembre 2006, un elenco di ispettori comunitari, navi, aeromobili di ispezione e altri mezzi di ispezione autorizzati a effettuare ispezioni in conformità dell’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002.
3. Una volta stabilito l’elenco iniziale, gli Stati membri notificano alla Commissione, entro il 31 ottobre di ogni anno, le eventuali modifiche che intendono apportare all’elenco per l’anno civile successivo. La Commissione modifica l’elenco di conseguenza entro il 31 dicembre di ogni anno.
4. L’elenco e le relative modifiche sono pubblicati sul sito Internet ufficiale della Commissione o dell’organismo a tal fine designato dalla Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1042:oj#art-6