Art. 8

Responsabilità in materia di assistenza negli aeroporti

In vigore dal 5 lug 2006
Responsabilità in materia di assistenza negli aeroporti 1.   Spetta al gestore aeroportuale garantire, senza oneri aggiuntivi, alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta l’assistenza di cui all’allegato I. 2.   Il gestore può fornire direttamente l'assistenza. In alternativa, mantenendo la propria responsabilità e sempre in conformità delle norme di qualità di cui all', paragrafo 1, il gestore può subappaltare tale fornitura di servizi a una o più parti. In cooperazione con gli utenti dell'aeroporto, per il tramite del comitato degli utenti, ove presente, il gestore aeroportuale può sottoscrivere un tale contratto o contratti di propria iniziativa o su richiesta, anche del vettore aereo, tenendo conto dei servizi esistenti nell'aeroporto in questione. Qualora una richiesta del genere sia respinta, il gestore aeroportuale fornisce una giustificazione scritta. 3.   Per finanziare tale assistenza, il gestore aeroportuale può, su una base non discriminatoria, applicare un diritto specifico ai vettori aerei che utilizzano l’aeroporto. 4.   Il diritto specifico deve essere ragionevole, commisurato ai costi, trasparente e stabilito dal gestore aeroportuale, in collaborazione con gli utenti, per mezzo del comitato degli utenti aeroportuali dell'aeroporto, ove presente, o di altro soggetto adeguato. Il diritto è ripartito fra i vettori aerei che utilizzano un aeroporto in proporzione al numero totale di passeggeri che ciascuno di essi trasporta da e verso l’aeroporto in questione. 5.   Il gestore aeroportuale separa i conti delle attività di assistenza alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta dai conti delle sue altre attività, conformemente alle normali prassi commerciali. 6.   Il gestore aeroportuale mette a disposizione degli utenti aeroportuali, per il tramite del comitato degli utenti aeroportuali, ove presente, o di qualsiasi altro soggetto adeguato, nonché dell'organismo responsabile o degli organismi responsabili dell'applicazione di cui all', un resoconto annuale verificato dei diritti riscossi e dei costi sostenuti per quanto riguarda l'assistenza alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta.
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