Art. 9
Norme di qualità per l’assistenza
In vigore dal 5 lug 2006
Norme di qualità per l’assistenza
1. Ad eccezione degli aeroporti con un transito annuo di passeggeri commerciali inferiore a 150 000 unità, il gestore fissa norme di qualità per l’assistenza di cui all'allegato I e stabilisce le risorse necessarie per rispettarle, in collaborazione con gli utenti aeroportuali, mediante il comitato degli utenti aeroportuali, ove presente, e delle organizzazioni che rappresentano i passeggeri con disabilità e i passeggeri a mobilità ridotta.
2. Nel fissare dette norme, si terrà pienamente conto delle politiche e dei codici di condotta riconosciuti a livello internazionale riguardanti l’agevolazione del trasporto di persone con disabilità o a mobilità ridotta, in particolare il codice di buona condotta dell'ECAC per l'assistenza a terra di persone a mobilità ridotta.
3. Il gestore aeroportuale pubblica le proprie norme di qualità.
4. Un vettore aereo e il gestore aeroportuale possono concordare che, per i passeggeri che il vettore aereo in questione trasporta da e verso l’aeroporto, il gestore fornirà un’assistenza di livello superiore a quello previsto dalle norme di cui al paragrafo 1 o servizi supplementari rispetto a quelli elencati all’allegato I.
5. Per finanziare queste azioni, il gestore può applicare un diritto integrativo al vettore aereo oltre a quello di cui all’, paragrafo 3, che deve essere trasparente, commisurato ai costi e stabilito previa consultazione con il vettore aereo interessato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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