Art. 7
Diritto all’assistenza negli aeroporti
In vigore dal 5 lug 2006
Diritto all’assistenza negli aeroporti
1. Quando una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta si presenta in un aeroporto per un viaggio aereo, spetta al gestore aeroportuale garantire la prestazione dell’assistenza di cui all’allegato I, in modo che la persona possa prendere il volo per cui è in possesso di una prenotazione, a condizione che la richiesta di assistenza per le esigenze particolari della persona in questione siano state notificate al vettore aereo, al suo agente o all’operatore turistico almeno quarantotto ore prima dell’ora di partenza del volo pubblicata. Tale notifica deve indicare anche il volo di ritorno, se il volo di andata e quello di ritorno sono stati acquistati con lo stesso vettore aereo.
2. Qualora sia richiesto l'utilizzo di un cane da assistenza riconosciuto, tale utilizzo sarà reso possibile purché ne sia fatta notifica al vettore aereo, al suo agente o all'operatore turistico, in conformità delle norme nazionali applicabili al trasporto di cani da assistenza a bordo degli aerei, ove tali norme sussistano.
3. In caso di mancata notifica a norma del paragrafo 1, il gestore compie tutti gli sforzi ragionevoli per offrire l’assistenza di cui all’allegato I in modo che la persona in questione possa prendere il volo per cui è in possesso di una prenotazione.
4. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano a condizione che:
a)
la persona si presenti alla registrazione:
i)
all’ora stabilita in anticipo e per iscritto (anche con mezzi elettronici) dal vettore aereo o dal suo agente oppure dall’operatore turistico; o
ii)
qualora non sia stato stabilito un orario, almeno un’ora prima dell’ora di partenza pubblicata; o
b)
la persona arrivi a un punto designato all'interno del perimetro aeroportuale a norma dell':
i)
all’ora stabilita in anticipo e per iscritto (anche con mezzi elettronici) dal vettore aereo o dal suo agente oppure dall’operatore turistico; o
ii)
qualora non sia stato stabilito un orario, almeno due ore prima dell’ora di partenza pubblicata.
5. Qualora una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta transiti in un aeroporto al quale si applica il presente regolamento, o sia trasferita da un vettore aereo o da un operatore turistico dal volo per cui è in possesso di una prenotazione su un altro volo, spetta al gestore garantire la prestazione dell'assistenza di cui all’allegato I, in modo che la persona in questione possa prendere il volo per cui è in possesso di una prenotazione.
6. Quando una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta arriva in un aeroporto al quale si applica il presente regolamento, spetta al gestore aeroportuale assicurare l'assistenza di cui all'allegato I, in modo che la persona in questione possa raggiungere il punto di partenza dall’aeroporto di cui all'.
7. L'assistenza fornita corrisponde, nella misura del possibile, alle esigenze specifiche del singolo passeggero.
Storico versioni
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