Art. 6
Trasmissione di informazioni
In vigore dal 5 lug 2006
Trasmissione di informazioni
1. I vettori aerei, i loro agenti o gli operatori turistici adottano tutte le misure necessarie per fare in modo di ricevere le notifiche di richiesta di assistenza da parte delle persone con disabilità o a mobilità ridotta in tutti i loro punti vendita nel territorio degli Stati membri cui si applica il trattato, compresa la vendita per telefono o via Internet.
2. Quando un vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico riceve una notifica di richiesta di assistenza almeno quarantotto ore prima dell’ora di partenza del volo pubblicata, egli trasmette le informazioni in questione almeno trentasei ore prima dell’ora di partenza del volo pubblicata:
a)
ai gestori degli aeroporti di partenza, arrivo e transito; e
b)
al vettore aereo effettivo, qualora la prenotazione non sia stata effettuata con il vettore in questione, salvo che l'identità del vettore aereo sia sconosciuta al momento della notifica, nel qual caso le informazioni sono trasmesse non appena praticabile.
3. In tutti i casi diversi da quelli del paragrafo 2, il vettore aereo, il suo agente o l'operatore turistico trasmette le informazioni quanto prima possibile.
4. Non appena possibile dopo la partenza del volo, il vettore aereo effettivo comunica al gestore dell’aeroporto di destinazione, qualora sia situato nel territorio di uno Stato membro al quale si applica il trattato, il numero di persone con disabilità e di persone a mobilità ridotta presenti su detto volo che richiedono l’assistenza di cui all'allegato I, specificando la natura dell’assistenza necessaria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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