Art. 10
Assistenza da parte dei vettori aerei
In vigore dal 5 lug 2006
Assistenza da parte dei vettori aerei
Il vettore aereo fornisce l’assistenza di cui all’allegato II senza oneri aggiuntivi alle persone con disabilità o alle persone a mobilità ridotta in transito, in arrivo o in partenza da un aeroporto al quale si applica il presente regolamento, a condizione che tale persona soddisfi le condizioni di cui all’, paragrafi 1, 2 e 4.
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