Art. 14

Organismo di applicazione e suoi compiti

In vigore dal 5 lug 2006
Organismo di applicazione e suoi compiti 1.   Ogni Stato membro designa uno o più organismi responsabili dell'applicazione del presente regolamento per quanto riguarda i voli in partenza o in arrivo negli aeroporti situati sul proprio territorio. Ove opportuno, tale organismo o tali organismi adottano le misure necessarie per garantire il rispetto dei diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta, compreso il rispetto delle norme di qualità di cui all', paragrafo 1. Gli Stati membri informano la Commissione circa l'organismo o gli organismi designati. 2.   Se del caso, gli Stati membri stabiliscono che l'organismo o gli organismi responsabili dell'applicazione, designati a norma del paragrafo 1, garantiscano altresì un'applicazione soddisfacente dell', anche per quanto concerne le disposizioni in materia di diritti, allo scopo di evitare la concorrenza sleale. Essi possono anche designare a tal fine un organismo specifico.
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