Art. 15

Procedura di reclamo

In vigore dal 5 lug 2006
Procedura di reclamo 1.   Se ritiene che il presente regolamento sia stato violato, la persona con disabilità o la persona a mobilità ridotta può richiamare sulla questione l'attenzione del gestore aeroportuale o del vettore aereo interessato, a seconda del caso. 2.   Qualora la persona con disabilità o la persona a mobilità ridotta non riesca a ottenere soddisfazione in tal modo, i reclami riguardanti una presunta infrazione del presente regolamento possono essere presentati presso l'organismo o gli organismi designati di cui all', paragrafo 1, o presso qualsiasi altro organismo competente designato da uno Stato membro. 3.   Un organismo di uno Stato membro che riceva un reclamo rientrante nella sfera di responsabilità di un organismo designato di un altro Stato membro trasmette il reclamo a quest'ultimo organismo. 4.   Gli Stati membri adottano misure per informare le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta dei loro diritti istituiti dal presente regolamento e della possibilità di sporgere reclamo presso l'organismo o gli organismi designati.
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