Art. 5
In vigore dal 28 giu 2006
1. Ogni offerente costituisce una cauzione di 11 EUR/100 kg di zucchero bianco da esportare ai sensi della presente gara.
Fatto salvo il disposto dell’, paragrafo 3, tale cauzione costituisce per gli aggiudicatari, all’atto della presentazione della domanda di cui all’, paragrafo 2, la cauzione del titolo di esportazione.
2. La cauzione di cui al paragrafo 1 è costituita, a scelta dell’offerente, in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto rispondente ai criteri stabiliti dallo Stato membro nel quale è presentata l’offerta.
3. La cauzione di cui al paragrafo 1 è svincolata:
a)
per quanto riguarda gli offerenti, per il quantitativo per il quale l’offerta non è stata accolta;
b)
per quanto riguarda gli aggiudicatari che non hanno richiesto il relativo titolo di esportazione nel termine previsto all’, paragrafo 2, secondo comma, a concorrenza di 10 EUR/100 kg di zucchero bianco;
c)
per quanto riguarda gli aggiudicatari, per il quantitativo per il quale hanno rispettato, ai sensi dell’articolo 31, lettera b), e dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (CE) n. 1291/2000, l’obbligo di esportare derivante dal titolo di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento, alle condizioni dell’articolo 35 di detto regolamento.
Nel caso di cui al primo comma, lettera b), la parte della cauzione da svincolare è ridotta, se del caso, della differenza tra l’importo massimo della restituzione all’esportazione fissato per la gara parziale in causa e l’importo massimo della restituzione all’esportazione fissato per la gara parziale successiva, se quest’ultimo importo è più elevato del primo.
Salvo forza maggiore, la parte della cauzione o la cauzione che non viene svincolata è incamerata per il quantitativo di zucchero per il quale non sono stati soddisfatti i corrispondenti obblighi.
4. In caso di forza maggiore, l’organismo competente dello Stato membro adotta le misure per lo svincolo della cauzione che ritiene necessarie in considerazione delle circostanze addotte dall’interessato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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