Art. 8

In vigore dal 28 giu 2006
1.   Se decide di dare corso alla gara parziale la Commissione fissa, secondo la procedura di cui all’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 318/2006, l’importo massimo della restituzione all’esportazione. L’importo è fissato tenendo conto in particolare della situazione e dell’andamento prevedibile del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale. 2.   Fatta salva l’applicazione dell’, sono dichiarati aggiudicatari l’offerente o gli offerenti la cui offerta è pari o inferiore all’importo massimo della restituzione all’esportazione.
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