Art. 11
In vigore dal 28 giu 2006
1. L’aggiudicatario ha il diritto al rilascio, alle condizioni di cui al paragrafo 2, per il quantitativo attribuitogli, di un titolo di esportazione che indica l’importo della restituzione contenuto nell’offerta.
2. L’aggiudicatario ha l’obbligo di presentare, conformemente alle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1291/2000, una domanda di titolo di esportazione non revocabile per il quantitativo attribuitogli, in deroga all’ del regolamento (CEE) n. 120/89.
La presentazione della domanda è effettuata entro e non oltre una delle seguenti scadenze:
a)
l’ultimo giorno lavorativo che precede la gara parziale prevista la settimana successiva;
b)
l’ultimo giorno lavorativo della settimana successiva, quando per tale settimana non sia prevista alcuna gara parziale.
3. L’aggiudicatario ha l’obbligo di esportare il quantitativo indicato nell’offerta e, se non rispetta tale obbligo, di pagare, se del caso, l’importo di cui all’, paragrafo 3.
4. Il diritto e gli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non sono trasferibili.
Storico versioni
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