Art. 10
In vigore dal 28 giu 2006
1. L’organismo competente dello Stato membro interessato comunica immediatamente a tutti gli offerenti il risultato della partecipazione alla gara. Inoltre, tale organismo invia agli aggiudicatari una dichiarazione di aggiudicazione.
2. La dichiarazione di aggiudicazione reca almeno le seguenti indicazioni:
a)
gli estremi della gara;
b)
il quantitativo di zucchero bianco da esportare;
c)
l’importo della restituzione all’esportazione, in EUR/100 kg di zucchero bianco, per la quantità di cui alla lettera b).
Storico versioni
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