Art. 10

In vigore dal 28 giu 2006
1.   L’organismo competente dello Stato membro interessato comunica immediatamente a tutti gli offerenti il risultato della partecipazione alla gara. Inoltre, tale organismo invia agli aggiudicatari una dichiarazione di aggiudicazione. 2.   La dichiarazione di aggiudicazione reca almeno le seguenti indicazioni: a) gli estremi della gara; b) il quantitativo di zucchero bianco da esportare; c) l’importo della restituzione all’esportazione, in EUR/100 kg di zucchero bianco, per la quantità di cui alla lettera b).
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Art. 10 Regolamento (UE) 2006/958 — Testo vigente | Portale Normativo