Art. 9

In vigore dal 28 giu 2006
1.   Se per una gara parziale è stato fissato un quantitativo massimo, è dichiarato aggiudicatario il concorrente che offre la restituzione all’esportazione meno elevata. Se tale offerta non esaurisce completamente il quantitativo massimo, sono dichiarati aggiudicatari gli altri offerenti sino ad esaurimento del quantitativo massimo, in base all’ammontare della restituzione all’esportazione partendo da quella meno elevata. 2.   Qualora l’applicazione della regola di aggiudicazione di cui al paragrafo 1 dia esito, per una data offerta, al superamento del quantitativo massimo, l’offerente è dichiarato aggiudicatario soltanto per il quantitativo che consente di esaurire il quantitativo massimo. Le offerte che indicano la stessa restituzione e che, in caso di accettazione di tutti i quantitativi che indicano, porterebbero al superamento del quantitativo massimo, sono prese in considerazione secondo una delle seguenti modalità: a) proporzionalmente al quantitativo totale specificato in ciascuna di esse; b) nei limiti di un quantitativo massimo da determinare per aggiudicatario; c) per estrazione a sorte.
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