Art. 2
In vigore dal 28 giu 2006
1. Il bando di gara è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In base a tale bando gli Stati membri redigono un bando di gara che possono inoltre pubblicare o far pubblicare altrove.
2. Il bando di gara precisa in particolare le condizioni della gara stessa.
3. Il bando di gara può essere modificato durante il periodo di validità della gara permanente. Esso viene modificato se, nel corso di tale periodo di validità, interviene una modifica nelle condizioni di gara.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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