Art. 10
Importo finanziato
In vigore dal 21 giu 2006
Importo finanziato
1. L’importo da finanziare per una misura di intervento contemplata all’ è determinato in base ai conti stabiliti e tenuti dagli organismi pagatori, a norma dell’, paragrafo 3, lettera a), nei quali sono addebitati e accreditati i vari elementi che compongono le spese e le entrate di cui all’, prendendo in considerazione, se del caso, gli importi delle spese fissate dalla normativa agricola settoriale.
2. L’organismo pagatore trasmette alla Commissione, ogni mese e ogni anno, per via elettronica, le informazioni necessarie per il finanziamento delle spese di ammasso pubblico e i conti giustificativi delle spese e delle entrate relative all’ammasso pubblico, in forma di tabelle (Tabelle e-FAUDIT), secondo i modelli riportati nell’allegato III del presente regolamento, entro i termini fissati all’, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 883/2006 e all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2006.
Storico versioni
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